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Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno determinati i casi, nei quali gli stranieri possono essere dispensati dall'obbligo di presentarsi personalmente all'autorita' di pubblica sicurezza, fermo l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
