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[1]Gli stranieri hanno obbligo di presentarsi entro tre giorni dal loro ingresso nel Regno all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano per dare contezza di se' e fare la dichiarazione di soggiorno.
[2]Lo stesso obbligo incombe agli stranieri ogni qualvolta trasferiscano la loro residenza da uno ad altro Comune del Regno.
[3]Gli stranieri di passaggio nel Regno, che vi si trattengono per un periodo di tempo non superiore a due mesi per motivi di diporto, devono fare soltanto la prima dichiarazione di ingresso.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
