Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire innanzi ad essa, non si presenti, senza giustificato motivo, nel termine prescritto, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a L. 100.

[2]Senza pregiudizio del procedimento penale, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre l'accompagnamento, a mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire innanzi ad essa e non presentatasi nel termine prescritto.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari