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[1]La licenza deve essere ricusata a chi non dimostri di essere idoneo ai servizi che si propone di esercitare.

[2]Puo', altresi', essere negata ogni qualvolta, in vista del numero o della importanza degli istituti gia' esistenti, non convenga consentire l'esercizio di altri.

[3]La revoca della licenza importa l'immediata cessazione delle funzioni delle guardie che dipendono dall'istituto.

[4]L'autorizzazione puo' essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art137 · fonte del testo

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