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[1]I direttori degli istituti di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati ad avere un registro degli affari che compiono giornalmente, in cui saranno annotate le generalita' delle persone con le quali gli affari sono stati compiuti le altre indicazioni che saranno prescritte nel regolamento.

[2]Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

[3]Le persone che compiono operazioni con gli istituti suddetti sono tenute a dimostrare la propria identita' mediante l'esibizione della carta d'identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

[4]Detti direttori devono inoltre tenere permanentemente affissa in luogo visibile la tabella delle operazioni delle quali si incaricano, con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, ne' ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa, ne' compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta d'identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

[5]La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art136 · fonte del testo

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