Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Senza licenza del Prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari nonche' di eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati.

[2]Salvo il disposto dell'art. 10, la licenza non puo' essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o non possano validamente obbligarsi ovvero abbiano subito condanna per delitto.

[3]La licenza non puo' essere data per operazioni che importino esercizio di pubbliche funzioni o menomazione della liberta' individuale e di domicilio.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art135 · fonte del testo

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