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[1]Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari.

[2]Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla custodia in comune delle proprieta' stesse.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art134 · fonte del testo

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