Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le autorizzazioni di polizia previste nel presente titolo, ad eccezione di quelle indicate negli articoli 114, 122, 124 e 125, non possono essere concesse a chi non puo' validamente obbligarsi.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
