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[1]I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari i proprietari di cave e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all'autorita' locale di pubblica sicurezza la nota dei loro operai entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, eta' e Comune di origine e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni sopravvenute.
[2]Detti direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti non possono assumere operai sforniti della carta d'identita'.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
