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[1]I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone menzionate negli articoli 127 e 128 non possono compiere operazioni se non con le persone munite della carta di identita' o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
[2]Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui saranno annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono state compiute e le altre indicazioni che saranno prescritte dal regolamento.
[3]Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ad ogni richiesta.
[4]Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi suindicati.
[5]L'esercente che abbia comperato cose preziose non puo' alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera, salvo che si tratti di oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti ovvero all'asta pubblica.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
