Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone menzionate negli articoli 127 e 128 non possono compiere operazioni se non con le persone munite della carta di identita' o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

[2]Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui saranno annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono state compiute e le altre indicazioni che saranno prescritte dal regolamento.

[3]Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ad ogni richiesta.

[4]Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi suindicati.

[5]L'esercente che abbia comperato cose preziose non puo' alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera, salvo che si tratti di oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art129 · fonte del testo

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