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[1]Salvo le disposizioni del presente testo unico circa la vendita ambulante delle armi e degli strumenti atti ad offendere, nonche' delle bevande alcooliche, non puo' essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di stampati o disegni, ne' quello di cenciaiuolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustra-scarpe e simili, senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza la quale ne rilascia certificato.
[3]E' vietato il mestiere di ciarlatano.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
