Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo le disposizioni del presente testo unico circa la vendita ambulante delle armi e degli strumenti atti ad offendere, nonche' delle bevande alcooliche, non puo' essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di stampati o disegni, ne' quello di cenciaiuolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustra-scarpe e simili, senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza la quale ne rilascia certificato.

[2]La iscrizione non e' subordinata alle condizioni previste nell'art. 10 ne' a quella prevista nel capoverso dell'art. 11, salvo sempre la facolta' dell'autorita' di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne.

[3]E' vietato il mestiere di ciarlatano.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art122 · fonte del testo

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