Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizioni e di trasporti, e gli uffici pubblici di affari, non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente testo unico.

[2]Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art119 · fonte del testo

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