Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 2 maggio 1927. Leggi il testo vigente →
[1]L'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, sentita la Camera di commercio, puo' subordinare il rilascio della licenza, di cui al precedente articolo, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma.
[2]La cauzione sta a rispondere di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio, nonche' dell'osservanza delle condizioni alle quali e' subordinata la licenza. In caso di inosservanza di tali condizioni, il Prefetto, su proposta dell'autorita' circondariale di pubblica sicurezza, decreta, in tutto o in parte, l'incameramento della cauzione. Lo svincolo della cauzione non puo' essere ordinato dall'autorita' circondariale di pubblica sicurezza se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non aver obbligazioni pendenti in conseguenza dell'esercizio medesimo.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 2 maggio 1927
