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[1]Non si possono esercitare le arti tipografica, litografica, fotografica o altra di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni o figure, senza licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario.
[2]La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
[3]E' ammessa la rappresentanza.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
