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Per i delitti commessi a danno dei conduttori dei pubblici esercizi o dei loro dipendenti, a causa o in occasione dell'osservanza degli obblighi ad essi imposti dal presente testo unico, si procede di ufficio anche quando a termini del Codice penale sarebbe necessaria la querela di parte.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
