Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]In tutte le sale di bigliardo o di giuoco deve essere esposta una tabella vidimata dall'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, nella quale sono indicati, oltre i giuochi di azzardo proibiti a termini della legge penale, anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

[2]Nella detta tabella deve essere fatta esplicita menzione del divieto delle scommesse.

[3]E' in ogni caso vietato di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di apparecchi, meccanismi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie.

[4]Allorche' l'apparecchio automatico sia tenuto abusivamente, il colpevole e' punito con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000 e l'apparecchio e' confiscato.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art108 · fonte del testo

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