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[1]Non si puo' esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
[2]La dichiarazione e' valida esclusivamente per i locali in essa indicati.
[3]L'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, di sua iniziativa o su proposta dell'autorita' locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio se il dichiarante si trovi nel novero delle persone di cui all'art. 90 ovvero se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o s'intenda esercitare la prostituzione clandestina, o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze tossiche stupefacenti.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
