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[1]I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunziare al Prefetto l'apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 103, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
[2]Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
