Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunziare al Prefetto l'apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 103, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanita'.

[2]Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art105 · fonte del testo

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