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[1]Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nel Regno, la vendita in qualsiasi quantita' ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio «assenzio».

[2]Sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengano dell'infuso di assenzio come sostanza aromatica, senza pregiudizio di quanto e' stabilito nelle leggi sanitarie.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art103 · fonte del testo

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