Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1927 al 16 dicembre 2010. 117 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.
tolto: La validita' di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni dello straordinario concorso.
tolto: Nelle stazioni climatiche o di cura, l'il questore, qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche, puo' concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa, in ogni caso, la somministrazione di alcoolici di alta gradazione.
tolto: In entrambi i casi il numero delle licenze temporanee non puo' superare il limite stabilito nell'art. 93, computato in relazione all'aumento straordinario della popolazione.aggiunto: Testo unico-art. 101 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art101 · fonte del testo
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