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[1](Art. 95 T. U. 1926).
[2]La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21 % del volume e' vietata nei giorni festivi e in quelli in cui hanno luogo operazioni elettorali 15
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 luglio 1949, n. 478
15La L. 8 luglio 1949, n. 478 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nelle localita' di cui all'art. 1, il divieto stabilito dall'art. 97 del testo unico suddetto e' limitato ai giorni in cui hanno luogo comizi elettorali".
Testo in vigore dal 23 agosto 1949 al 20 novembre 1974
