Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 20 novembre 1974. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 87 T. U. 1926).

[2]E' vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 % del volume.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 20 novembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art89 · fonte del testo

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