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[1](Art. 75 T. U. 1926).

[2]Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 12 gennaio 2018

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art77 · fonte del testo

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