Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 63 T. U. 1926).
[2]Salvo quanto e' stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.
[3]In mancanza di regolamenti il podesta' provvede sulla domanda degli interessati.
[4]Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario e, se occorrre, l'ufficio del genio civile.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977
