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[1](Art. 214 T. U. 1926).
[2]Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all'autorita' di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attivita', tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorita' predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.
[3]L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.
[4]I contravventori sono puniti con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire duemila a seimila.
[5]Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire cinquemila a trentamila, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
[6]In tutti i casi di omessa, falsa e incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 12 febbraio 1982
