[1]Il contributo e' pagato in unica soluzione o in annualita' comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potra' superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualita' stesse, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.

[2]Lo Stato ha sempre facolta' di riscattare in tutto o in parte le annualita', pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art79 · fonte del testo

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