[1]Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, puo' essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il Consiglio Superiore, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalita' fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento del capitale impiegato e della meta' della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di meta' della sovvenzione complessiva.

[2]Se sia concessionaria una societa' per azioni, la quota di partecipazione verra' calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle elle saranno passate in riserva.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art82 · fonte del testo

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