[1]Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nell'articolo 21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

[2]Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti articoli 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma. Nei casi previsti all'ultimo comma dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

[3]Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, mantengono la durata loro assegnata. 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 dicembre 1962, n. 1643

20

La L. 6 dicembre 1962, n. 1643 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, numero 9) che le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti dal presente articolo.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art24 · fonte del testo

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