Art. 40 — Relazione annuale
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 2009. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: 1. Il Comando generale della Guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sulle attivita' da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro del tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art40 · fonte del testo
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