Art. 91-bis t.u.i.r. — Detrazione di imposta per oneri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1997 al 20 gennaio 1998. Leggi il testo vigente →

(( Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi. 2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio)) 68

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 gennaio 1997, n. 2

68

La L. 2 gennaio 1997, n. 2 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 23 gennaio 1997 al 20 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art91bis · fonte del testo

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