Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1992 al 1 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. 21 Per le partecipazioni nelle societa' di cui all'articolo 5, diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto delle predette quote. 21 Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione. ((Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 e' costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche' della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.)) I corrispettivi delle cessioni di partecipazioni sociali percepiti anteriormente al periodo di imposta in cui e' avvenuta la cessione per effetto della quale e' stata superata la percentuale indicata alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 si considerano percepiti in tale periodo. Nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' determinata, con riferimento alla parte del prezzo di acquisto o del costo proporzionalmente corrispondente alla somma percepita nel periodo di imposta.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1991, n. 102

21

Il D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1991, n. 102 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 28 gennaio 1991".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1992 al 1 luglio 1998

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 328/2002

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 2002

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 82, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto la richiesta avanzata dal giudice rimettente di riformulazione dei criteri di determinazione dell'imponibile, stabiliti ai fini della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili, comporta l'adozione di scelte legislative precluse alla Corte.

    Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 2 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2027in vigoreper 23 anni
  3. 18 luglio 2002 — 1 gennaio 2004per un anno
  4. 25 novembre 2001 — 18 luglio 2002per 8 mesi
  5. 22 agosto 2000 — 25 novembre 2001per un anno
  6. 15 gennaio 2000 — 22 agosto 2000per 7 mesi
  7. 19 agosto 1999 — 15 gennaio 2000per 5 mesi
  8. 1 luglio 1998 — 19 agosto 1999per un anno
  9. 1 gennaio 1992 — 1 luglio 1998per 7 anni
  10. 30 marzo 1991 — 1 gennaio 1992per 9 mesi
  11. 31 dicembre 1986 — 30 marzo 1991testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1991 al 1 gennaio 1992. 2 parole tolte, 162 parole aggiunte.

tolto: 1-bisaggiunto: Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per le partecipazioni nelle societa' di cui all'articolo 5, diverse da quelle immobiliari … di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzioneaggiunto: . Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 e' costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche' della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione. I corrispettivi delle cessioni di partecipazioni sociali percepiti anteriormente al periodo di imposta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art82 · fonte del testo

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