Art. 48-bis t.u.i.r. — Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI)) 115

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 52.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2004. 538 parole tolte, 21 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato:

tolto: a) LETTERA SOPPRESSA DALaggiunto: IL D.LGS. tolto: 18 FEBBRAIO 2000 aggiunto: 12 DICEMBRE 2003, N. tolto: 47;

tolto: a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;

tolto: b) ai fini della determinazione delle indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche' l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore gia' assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;

tolto: c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS 18 FEBBRAIO 2000, N. 47;

tolto: d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili;

tolto: d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni. d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, se determinabili.aggiunto: 344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 52.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art48bis · fonte del testo

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