Art. 119 t.u.i.r. — Condizioni per l'efficacia dell'opzione

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L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita' di controllata e la sua efficacia e' subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • a)identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa' controllata con quello della societa' o ente controllante;
  • b)esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante;
  • c)elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la societa' o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione prevista dall'articolo 117. L'elezione di domicilio e' irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito e' stato incluso nella dichiarazione di cui all'articolo 122;
  • d)l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 129. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di cui all'articolo 129 stabilisce le modalita' e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 2 dicembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004. 36 parole tolte, 216 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Per la determinazioneaggiunto: L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita' di controllata e la sua efficacia e' subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

aggiunto: a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa' controllata con quello della societa' o ente controllante;

aggiunto: b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante;

aggiunto: c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la societa' o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione prevista dall'articolo 117. L'elezione di domicilio e' irrevocabile fino al termine del periodo di tolto: imposta e per l'imputazione dei redditi al periodo di imposta valgono le disposizioni dei titoli I e II aggiunto: decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito e' stato incluso nella dichiarazione di cui all'articolo 122;

aggiunto: d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 129. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di cui all'articolo 129 stabilisce le modalita' e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art119 · fonte del testo

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