Art. 27 — Art. 28 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253

[1]Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti alle condizioni stabilite dal titolo IV del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

[2]Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 191 della legge comunale e provinciale.

[3]I mutui devono essere deliberati dal consiglio comunale con le forme volute dalla legge comunale e l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'articolo 11, vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578~art27 · fonte del testo

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