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[1]((Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gli impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, se non abbiano fatto cessare tale impedimento tre mesi prima della data delle elezioni, eccettoche' siano stati collocati in aspettativa senza stipendio almeno da sei mesi.

[2]A tali effetti la domanda di dimissioni o di aspettativa e' efficace e definitiva per il solo fatto della sua presentazione.

[3]Sono eccettuati:

  • a)i Ministri, Segretari di Stato, i Sottosegretari di Stato, il Ministro di Casa Reale, il Primo, segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;
  • b)il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato e l'avvocato generale erariale;
  • c)i primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione, i magistrati di grado equiparato purche' addetti a funzioni giudicanti e il presidente del Tribunale supremo militare;
  • d)gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari;
  • e)i professori ufficiali delle Regie universita' e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici;
  • f)gli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della M. V. S. N.;
  • g)gli ufficiali inferiori decorati di medaglia d'oro o dell'Ordine militare di Savoia.

[4]Non possono essere eletti deputati nel Collegio dove hanno esercitato le rispettive funzioni nel semestre precedente alla data della elezione, i funzionari delle Seguenti categorie:

  • a)prefetti, vice prefetti e sotto prefetti e chi ne esercita le funzioni;
  • b)funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;
  • c)i magistrati non contemplati nella lettera c) del precedente comma ed i funzionari rappresentanti il Pubblico ministero di qualunque grado;
  • d)gli ufficiali di terra, di mare, di aeronautica e della M. V. S. N. che esplicano nel proprio Collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta.

[5]I capi ed i segretari di gabinetto dei Ministri e Sottosegretari di Stato non possono essere eletti deputati se non hanno lasciato la carica sei mesi prima della data delle elezioni)).

Testo in vigore dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 1925

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925. 159 parole tolte, 306 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato o di ogni altra pubblica amministrazione sono eleggibili all'ufficio di deputato, ad eccezione diaggiunto: Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gli impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, se non abbiano fatto cessare tale impedimento tre mesi prima della data delle elezioni, eccettoche' siano stati collocati in aspettativa senza stipendio almeno da sei mesi.

aggiunto: A tali effetti la domanda di dimissioni o di aspettativa e' efficace e definitiva per il solo fatto della sua presentazione.

aggiunto: Sono eccettuati:

a) tolto: prefetti, viceprefetti e sottoprefetti o chi ne esercita le funzioni aggiunto: i Ministri, Segretari di Stato, i Sottosegretari di Stato, il Ministro di Casa Reale, il Primo, segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) tolto: funzionari ed agenti di pubblica sicurezza aggiunto: il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato e l'avvocato generale erariale;

c) i tolto: capi ed i segretari di gabinetto dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Le ineleggibilita' di cui alle lettere a), b), c), non hanno luogo quando i funzionari suddetti abbiano cessato dalle loro funzioni almeno un anno prima del decreto di convocazione del Collegio aggiunto: primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione, i magistrati di grado equiparato purche' addetti a funzioni giudicanti e il presidente del Tribunale supremo militare;

aggiunto: d) gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari;

aggiunto: e) i professori ufficiali delle Regie universita' e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

aggiunto: f) gli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della M. V. S. N.;

aggiunto: g) gli ufficiali inferiori decorati di medaglia d'oro o dell'Ordine militare di Savoia.

aggiunto: Non possono essere eletti deputati nel Collegio dove hanno esercitato le rispettive funzioni nel semestre precedente alla data della elezione, i funzionari delle Seguenti categorie:

aggiunto: a) prefetti, vice prefetti e sotto prefetti e chi ne esercita le funzioni;

tolto: d) funzionari rappresentanti del Pubblico Ministero di qualunque grado.aggiunto: b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

tolto: Iaggiunto: c) i magistrati non contemplati nella lettera tolto: d) e nell'art. 91 lettera c) non possono essere eletti nella circoscrizione dove esercitano attualmente il loro ufficio, od in quella in cui l'abbiano esercitato sei mesi prima del decreto di convocazione dei comizi. Parimenti gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali aggiunto: c) del precedente comma ed i funzionari rappresentanti il Pubblico ministero di qualunque grado;

aggiunto: d) gli ufficiali di terra, di mare, tolto: d'aeronautica e della milizia volontaria nazionale aggiunto: di aeronautica e della M. V. S. N. che esplicano nel proprio Collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta.

aggiunto: I capi ed i segretari di gabinetto dei Ministri e Sottosegretari di Stato non possono essere eletti tolto: nella circoscrizione dove hanno un comando territoriale od in quella in cui l'abbiano avuto aggiunto: deputati se non hanno lasciato la carica sei mesi prima tolto: del decreto di convocazione del Collegio aggiunto: della data delle elezioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art89 · fonte del testo

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