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[1]((Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, deve proclamare eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti ed a parita' di voti piu' anziano di eta'.

[2]Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e da' immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del Collegio, il quale la porta a Conoscenza del pubblico con apposito manifesto)).

Testo in vigore dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 1925

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925. 368 parole tolte, 64 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: L'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte d'appello di Roma sara' composto del primo presidente e di quattro presidenti di sezione; in caso d'impedimento il primo presidente e' sostituito dal presidente di sezione piu' anziano, e i presidenti di sezione sono sostituiti dal consigliere piu' anziano della rispettiva sezione. Esso si fara' assistere, ove lo creda, da esperti scelti dal presidente

tolto: Appena saranno pervenuti i verbali di tutte le Corti d'appello circoscrizionali l'Ufficio centrale nazionale:

tolto: 1° procede alla somma di tutti i voti ottenuti dalle singole liste in tutto il Regno;

tolto: 2° verificata quale sia la lista che abbia raggiunto il venticinque per cento dei voti validi ed abbiaaggiunto: Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, deve proclamare eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti tolto: in tutto il Collegio nazionale, attribuisce ad essa i due terzi del numero totale dei deputati, cioe' 356, e proclama eletti, in ogni circoscrizione, tutti i candidati contenuti nella lista medesima secondo l'ordine dato dai voti di preferenza ottenuti.

tolto: Nel caso in cui nessuna lista raggiunga il venticinque per cento, si applicano a tutte le liste, nel computo nazionale, le disposizioni stabilite nel n. 3 per le liste di minoranza.

tolto: Ove, per qualsivoglia ragione, il numero dei proclamati della lista di maggioranza in ciascuna circoscrizione non raggiunga i due terzi dei deputati assegnati alla circoscrizione stessa, i posti residui saranno attribuiti alle altre liste di maggioranza secondo le norme di cui nel seguente numero;

tolto: 3° per ciascuna circoscrizione fa la somma complessiva dei voti ottenuti da tutte le liste di minoranza aggiunto: ed a parita' di voti piu' anziano di eta'.

tolto: Divide tale somma per il numero dei deputati assegnati, per la circoscrizione, alla minoranza secondo la tabella.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: Il risultato costituisce il quoziente di minoranza della circoscrizione.

tolto: Divide poi la somma dei voti ottenuti dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnarsi a ciascuna lista di minoranza nella circoscrizione. I posti eventualmente rimanenti verranno rispettivamente distribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori resti o, in caso di parita' di resti, a quella lista che abbia avuto maggiori voti nella circoscrizione.

tolto: Proclama quindi eletti, in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nella circoscrizione a ciascuna lista, secondo il computo di cui al comma precedente, quei candidati che vi abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenzaaggiunto: Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e da' immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del Collegio, il quale la porta a Conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art82 · fonte del testo

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