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[1]((Adempiuto a quanto e' prescritto dall'art. 73 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio il presidente:

[2]1° dichiara chiusa la votazione;

[3]2° accerta il numero dei votanti risultati, dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale, provinciale cui all'art. 30. Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonche' dal presidente ed essere chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'Ufficio, di cui all'art. 65. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i rappresentati dei candidati, che siano presenti alle operazioni dell'Ufficio, ed il piego stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

[4]3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori inscritti che non hanno votato. Tali buste, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;

[5]4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato A stacca la parte rettangolare perforata dalla faccia anteriore della busta, da' lettura ad alta Voce del nome del candidato, pel quale e' espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto e' stato spogliato, nella prima urna, da cui furono gia' tolte le buste non usate.

[6]E' vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta, non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccati da altri fuorche' dai componenti del seggio;

[7]5° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanta al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;

[8]6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli l'iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

[9]Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

[10]Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 65, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'art. 65, o quello dei rappresentati dei candidati, che vogliono apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'art. 80.

[11]Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente, capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 79.

[12]Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

[13]Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'art. 79 non possono essere sospese per nessuna, ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del giorno indetto per l'elezione)).

Testo in vigore dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 1925

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925. 120 parole tolte, 107 parole aggiunte in 12 capoversi.

Adempiuto a quanto e' prescritto dall'art. 73tolto: , e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutiniotolto: , il presidente:

2° accerta il numero dei votanti tolto: risultanti dalla lista elettorale aggiunto: risultati, dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale tolto: provinciale, diaggiunto: , provinciale cui all'art. 30. Questa listaaggiunto: , prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonche' dal presidentetolto: , ed esser aggiunto: ed essere chiusa in un piego sigillato tolto: con lo stesso bollo dell'ufficio aggiunto: collo stesso bollo dell'Ufficio, di cui all'art. tolto: 66 aggiunto: 65. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' tolto: rappresentanti delle liste aggiunto: i rappresentati dei candidati, che siano presenti alle operazioni tolto: dell'ufficio aggiunto: dell'Ufficio, ed il piego stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le tolto: schede aggiunto: buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver tolto: ricevuta la scheda aggiunto: ricevuto la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il … firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori inscritti che non hanno votato. Tali tolto: schede aggiunto: buste, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono tolto: colleaggiunto: , con le stesse forme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamentotolto: ; aggiunto: prima che si proceda allo spoglio dei voti;

4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna tolto: scheda aggiunto: busta e la consegna al presidente. Questitolto: , aperta la scheda, enuncia ad alta voce il contrassegno, ed, ove occorra, il numero progressivo della lista per la aggiunto: nel modo indicato nell'allegato A stacca la parte rettangolare perforata dalla faccia anteriore della busta, da' lettura ad alta Voce del nome del candidato, pel quale e' espresso il voto tolto: ed il cognome dei candidati pei quali sia stato espresso voto di preferenza, e passa la tolto: scheda aggiunto: busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme tolto: con il aggiunto: col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando tolto: ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama aggiunto: tale numero ad alta voce tolto: i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la tolto: scheda aggiunto: busta, il cui voto e' stato spogliato, nella prima urna, da cui furono gia' tolte le tolto: schede aggiunto: buste non usate.

E' vietato estrarre dalla seconda urna una tolto: scheda aggiunto: busta, se quella precedentemente estrattaaggiunto: , non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le tolto: schede aggiunto: buste non possono essere tolto: toccate aggiunto: toccati da altri fuorche' dai componenti del seggio;

5° conta il numero delle tolto: schede aggiunto: buste spogliate e riscontra se corrisponda tolto: tanto aggiunto: tanta al numero dei votantiaggiunto: , quanto al numero dei voti riportati complessivamente tolto: dalle liste dei aggiunto: dai candidati, sommato a quello dei voti tolto: di lista nulli e dei voti tolto: di lista contestati, che non siano stati assegnati ad tolto: alcuna lista aggiunto: alcun candidato;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli tolto: inscritti e aggiunto: l'iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono tolto: esser aggiunto: essere compiute nell'ordine indicatotolto: ;aggiunto: : del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

Le tolto: schede aggiunto: buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e … devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatoritolto: , ed alle aggiunto: ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle tolto: schede aggiunto: buste deteriorate e quello delle tolto: schede aggiunto: buste consegnate senza appendicetolto: , o senza numerotolto: , o senza bollotolto: , o senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 65, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione aggiunto: del Collegio e della sezione, il sigillo col bollotolto: , di cui all'art. 65, tolto: e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti aggiunto: o quello dei rappresentati dei candidati, che vogliono apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'art. 80.

Tutte le altre tolto: schede aggiunto: buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente tolto: commaaggiunto: , capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 79.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti tolto: alle liste od ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'art. 79 non possono essere sospese per nessunaaggiunto: , ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore tolto: sette del mattino successivo aggiunto: ventiquattro del giorno indetto per l'elezione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art76 · fonte del testo

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