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[1]((La candidatura di chi non sia deputato uscente dalla Camera immediatamente disciolta, per il quale bastera' una dichiarazione da lui solo sottoscritta in forma autentica, deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno 400 e non piu' di 500 elettori inscritti nelle liste del Collegio.

[2]La dichiarazione deve contenere l'indicazione esatta del Collegio per il quale si pone la candidatura, nonche' il cognome ed il nome, la paternita' ed il luogo di nascita del candidato. Alla dichiarazione devonsi allegare il certificato di nascita del candidato, salvo per gli ex-deputati gia' convalidati; il certificato penale accertante che il candidato non e' stato condannato alla interdizione perpetua dei pubblici uffici, ne' alla pena dell'interdizione temporanea in corso di espiazione; il certificato, ove occorra, di cui alla lettera f) dell'art. 53; ed i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro inscrizione nelle liste politiche del Collegio.

[3]I sindaci devono nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente e' punito con la multa da L. 300 a 3000. Se abbia agito per negligenza la pena e' diminuita della meta'. Il procuratore del Re per tale reato procede per citazione direttissima.

[4]La firma degli elettori indicante il nome, cognome e paternita' del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, o, nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero, da Regio console che appone anche le indicazioni del Comune nelle cui liste dichiarano di essere inscritti. Il relativo onorario del notaio sara' di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a L. 5 per ciascun atto. Nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di una candidatura; i contravventori sono puniti con la multa sino a L. 3000 o con la detenzione sino a 3 mesi.

[5]Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione redatta nelle forme indicate dall'art. 11 che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

[6]La candidatura, tranne quella del deputato uscente, deve essere accettata dal candidato con dichiarazione firmata e autenticata da un notaio o dal sindaco di un Comune del Collegio o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.

[7]In tutti i casi di omonimia fra un candidato ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati al candidato sopredetto)).

Testo in vigore dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 1925

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925. 124 parole tolte, 377 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Le liste recanti il cognome e nome dei candidati, e comprendenti non piu' di due terzi del numero dei deputati assegnato a ciascuna circoscrizione, e non meno di tre candidati, debbono essere presentate da almeno trecentoaggiunto: La candidatura di chi non sia deputato uscente dalla Camera immediatamente disciolta, per il quale bastera' una dichiarazione da lui solo sottoscritta in forma autentica, deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno 400 e non piu' di tolto: cinquecento aggiunto: 500 elettori inscritti nelle liste tolto: elettorali dei Comuni della circoscrizione stessa. Al cognome e nome dei candidati potra' aggiungersi anche la paternita' od eventualmente anche altra indicazione che sia necessaria per identificare i candidati stessi.La candidatura aggiunto: del Collegio.

aggiunto: La dichiarazione deve contenere l'indicazione esatta del Collegio per il quale si pone la candidatura, nonche' il cognome ed il nome, la paternita' ed il luogo di nascita del candidato. Alla dichiarazione devonsi allegare il certificato di nascita del candidato, salvo per gli ex-deputati gia' convalidati; il certificato penale accertante che il candidato non e' stato condannato alla interdizione perpetua dei pubblici uffici, ne' alla pena dell'interdizione temporanea in corso di espiazione; il certificato, ove occorra, di cui alla lettera f) dell'art. 53; ed i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro inscrizione nelle liste politiche del Collegio.

aggiunto: I sindaci devono nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente e' punito con la multa da L. 300 a 3000. Se abbia agito per negligenza la pena e' diminuita della meta'. Il procuratore del Re per tale reato procede per citazione direttissima.

aggiunto: La firma degli elettori indicante il nome, cognome e paternita' del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, o, nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero, da Regio console che appone anche le indicazioni del Comune nelle cui liste dichiarano di essere inscritti. Il relativo onorario del notaio sara' di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a L. 5 per ciascun atto. Nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di una candidatura; i contravventori sono puniti con la multa sino a L. 3000 o con la detenzione sino a 3 mesi.

aggiunto: Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione redatta nelle forme indicate dall'art. 11 che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

aggiunto: La candidatura, tranne quella del deputato uscente, deve essere accettata aggiunto: dal candidato con dichiarazione firmata e autenticata aggiunto: da un notaio o dal sindaco di un Comune tolto: della circoscrizione, o da un notaio, o aggiunto: del Collegio o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.

tolto: Alla lista devesi allegare il certificato di nascita di ciascun candidato, salvo per gli ex-deputati gia' convalidati.

tolto: Un candidato non puo' essere in alcun caso compreso in liste portanti contrassegni diversi, ma puo' essere compreso in liste portanti lo stesso contrassegno in non piu' di due circoscrizioniaggiunto: In tutti i casi di omonimia fra un candidato ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati al candidato sopredetto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art52 · fonte del testo

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