Art. 51 — Legge 18 novembre 1923, n, 2444, art. 51
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[1]Il segretario del seggio e' scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:
[2]1° i cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della circoscrizione;
[3]2° i notai aventi residenza nella circoscrizione;
[4]3° i segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della circoscrizione;
[5]4° gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari esistenti nella circoscrizione;
[6]5° gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.
[7]La enumerazione delle prime quattro categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.
[8]Il segretario dev'essere rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire 20 se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennita' di viaggio e di soggiorno spettanti agli impiegati dello Stato del grado 9° di cui al R decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
[9]Il processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualita' di atto pubblico.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925
