Art. 107 — T. U. 1919, art. 109

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici e' punito con i la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3000.

[2]Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art107 · fonte del testo

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