Art. 62 — T. U. 1926, art. 51
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[1]Il segretario del seggio e' scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:
[2]1° I funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari della provincia;
[3]2° I notai aventi residenza nella provincia;
[4]3° I segretari comunali che prestano servizio nei comuni della provincia;
[5]4° Gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari esistenti nella provincia;
[6]5° Gli elettori del comune che sappiano leggere e scrivere.
[7]La enumerazione delle prime quattro categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.
[8]Il segretario dev'essere rimunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire quaranta, se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennita' di viaggio e di soggiorno spettanti agli impiegati dello Stato del grado 9° di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
[9]Il processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualita' di atto pubblico.
Testo in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025
