Art. 39 — T. U. 1926, art. 35

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[1]La Commissione elettorale provinciale compie le sue operazioni nel numero di tre almeno dei suoi componenti, compreso fra questi in ogni caso il presidente.

[2]In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

[3]In assenza degli altri componenti, il presidente puo' da solo, in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della commissione.

Testo in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art39 · fonte del testo

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