Art. 31 — T. U. 1926, art. 29
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1933 al 9 maggio 2025. 144 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ogni Comune e' diviso in sezioni. La divisione in sezioni e' fatta di regola in guisa che il numero degli elettori di ogni sezione non sia superiore a 1000 ne' inferiore a 100 iscritti.
tolto: Quando gli elettori inscritti in un comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi.
tolto: Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 50.
tolto: La costituzione delle sezioni comprendenti piu' comuni o frazioni di comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto del prefetto della provincia ovvero del Ministro dell'Interno, quando i comuni o frazioni di comuni appartengono a provincie diverse, e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art31 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.