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Nella prima formazione delle liste elettorali saranno tenute ferme le iscrizioni degli elettori emigrati all'estero, fatte a termini dell'art. 17, comma 7°, del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, quando gli uffici municipali abbiano accertato che essi si trovino in possesso di uno dei titoli di iscrizione voluti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art129 · fonte del testo

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