Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le funzioni di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

[2]Chiunque eserciti le funzioni di deputato provinciale e di sindaco non e' eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato effettivamente dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

[3]Pero' egli puo' essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

[4]In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco o di deputato provinciale.

[5]Non possono essere membri elettivi della giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella provincia, in cui furono eletti, e decadono di pieno diritto dall'ufficio di membro elettivo della giunta i deputati che in caso di elezione non avranno, entro otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio di deputato.

[6]I membri elettivi della giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia, in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

[7]3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il Regio D.L. 16 dicembre 1926, n. 2124, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1927, n. 956, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono soppresse le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' fra le funzioni di deputato al Parlamento e di podesta', previste dagli articoli 288 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), 95 della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118, e 6 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, estesa a tutti i Comuni del Regno col R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1926

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1926 al 24 dicembre 1926.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 16 dicembre 1926, n. 2124, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1927, n. 956, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono soppresse le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' fra le funzioni di deputato al Parlamento e di podesta', previste dagli articoli 288 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), 95 della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118, e 6 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, estesa a tutti i Comuni del Regno col R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art95 · fonte del testo

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