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[1]((Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gl'impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, se non abbiano fatto cessare tale impedimento tre mesi prima della data dell'elezione, eccettoche' siano stati collocati in aspettativa senza stipendio almeno da sei mesi.

[2]A tali effetti la domanda di dimissioni o di aspettativa e' efficace e definitiva per il solo fatto della sua presentazione.

[3]Sono eccettuati:

  • a)i Ministri segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, il ministro di Casa Reale, il primo segretario del Gran magistero dell'Ordine Mauriziano;
  • b)il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato e l'avvocato generale erariale;
  • c)i primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione, i magistrati di grado equiparato purche' addetti a funzioni giudicanti, e il presidente del Tribunale supremo militare;
  • d)gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari;
  • e)i professori ufficiali delle Regie universita' e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici;
  • f)i prefetti fuori del territorio della provincia nella quale esercitano o abbiano esercitato da meno di sei mesi le loro funzioni;
  • g)gli ufficiali generali e superiori dell'esercito, della marina, della aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
  • h)gli ufficiali inferiori decorati di medaglia d'oro e dell'Ordine militare di Savoia.

[4]Non possono essere eletti deputati, nel Collegio dove hanno esercitato le rispettive funzioni nel semestre precedente alla data dell'elezione, i funzionari delle seguenti categorie:

  • a)i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;
  • b)i magistrati non contemplati nella lettera c) del precedente comma ed i funzionari rappresentanti il pubblico ministero di qualunque grado;
  • c)gli ufficiali di terra, di mare, di aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale che esplicano nel proprio Collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta.

[5]I capi ed i segretari di Gabinetto dei Ministri e Sottosegretari di Stato non possono essere deputati se non hanno lasciato la carica sei mesi prima della data dell'elezione)).

Testo in vigore dal 17 luglio 1927 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 1927

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1926 al 17 luglio 1927. 31 parole tolte, 39 parole aggiunte in 13 capoversi.

Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, tolto: gli impiegati aggiunto: gl'impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, …

a) i tolto: ministri, aggiunto: Ministri segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, il ministro di Casa Reale, il primo segretario del Gran tolto: Magistero aggiunto: magistero dell'Ordine Mauriziano;

c) i primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione, i magistrati di grado equiparato purche' addetti a funzioni giudicantiaggiunto: , e il presidente del Tribunale supremo militare;

e) i professori ufficiali delle Regie universita' e degli altri pubblici tolto: Istituti aggiunto: istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici;

f) aggiunto: i prefetti fuori del territorio della provincia nella quale esercitano o abbiano esercitato da meno di sei mesi le loro funzioni;

aggiunto: g) gli ufficiali generali e superiori dell'esercito, della marina, della aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

tolto: gaggiunto: h) gli ufficiali inferiori decorati di medaglia d'oro tolto: o aggiunto: e dell'Ordine militare di Savoia.

Non possono essere eletti deputati tolto: nel collegioaggiunto: , nel Collegio dove hanno esercitato le rispettive funzioni nel semestre precedente alla data dell'elezione, i funzionari delle seguenti categorie:

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

a) tolto: prefetti, vice prefetti e sotto prefetti e chi ne esercita le funzioni;

tolto: b) aggiunto: i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

tolto: caggiunto: b) i magistrati non contemplati nella lettera c) del precedente comma ed i funzionari rappresentanti il tolto: Pubblico Ministero aggiunto: pubblico ministero di qualunque grado;

tolto: daggiunto: c) gli ufficiali di terra, di mare, di aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionaletolto: , che esplicano nel proprio tolto: collegio aggiunto: Collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta.

I capi ed i segretari di Gabinetto dei tolto: ministri e sottosegretari aggiunto: Ministri e Sottosegretari di Stato non possono essere tolto: eletti deputati se non hanno lasciato la carica sei mesi prima della data dell'elezione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art87 · fonte del testo

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