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[1]La dichiarazione di candidatura unitamente agli atti indicati nell'articolo precedente ed al modello di contrassegno di cui all'articolo 46, deve essere depositata non piu' tardi delle ore 12 del settimo giorno susseguente a quello della pubblicazione del decreto che indice le elezioni alla segreteria della Commissione elettorale della provincia che ne rilascia ricevuta.

[2]La Commissione entro tre giorni dal ricevimento degli atti verifica:

  • a)che la dichiarazione sia firmata dal prescritto numero di elettori, non tenendo conto di quelle firme che eccedono il numero massimo, oppure si riferisca ad un deputato convalidato della disciolta Camera;
  • b)che i sottoscrittori abbiano dimostrato di essere elettori del collegio;
  • c)che le firme siano state debitamente autenticate;
  • d)che la candidatura sia stata accettata dal candidato nelle forme prescritte;
  • e)che siano stati allegati il certificato di nascita, dal quale deve risultare che il candidato ha gia' compiuto l'eta' di anni venticinque o che la compira' entro la domenica dell'elezione, salvo che si tratti di ex deputati gia' convalidati, nonche' il certificato penale con le indicazioni di cui all'articolo precedente;
  • f)che sia stato allegato, per il candidato compreso in una delle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 87, il certificato rilasciato dall'autorita' da cui dipendeva, il quale attesti che esso abbia lasciato l'impiego tre mesi prima della data dell'elezione, o che sia stato collocato in aspettativa da sei mesi senza stipendio.

[3]In caso di inosservanza di una delle predette formalita' la Commissione elettorale provinciale deve rifiutare la candidatura non rispondente alle prescrizioni di legge.

[4]La Commissione, ultimate le operazioni, da' immediatamente notizia dei risultati alle Commissioni comunali elettorali del collegio ed al prefetto della provincia.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art53 · fonte del testo

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