Art. 107 — T. U. 1923, art. 108
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri la inscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.
tolto: Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale pei reati di falso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art107 · fonte del testo
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