Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di due collegi.

[2]Il deputato eletto in due collegi deve dichiarare alla Camera, entro otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

[3]In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

[4]La elezione del deputato che abbia accettata la candidatura in piu' di due collegi e' nulla.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art100 · fonte del testo

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