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Nei comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

  • 1)bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;
  • 2)spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 332;
  • 3)applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
  • 4)acquisto di azioni industriali;
  • 5)liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 2.500.000 o di valore indeterminato;
  • 6)impieghi di danaro che eccedono nell'anno le lire 5.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
  • 7)alienazioni d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 5.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;
  • 8)locazioni e conduzioni d'immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 2.500.000;
  • 9)prestiti di qualsiasi natura;
  • 10)assunzione diretta dei pubblici servizi e apertura di farmacie municipali in deroga alle disposizioni vigenti circa l'esercizio delle farmacie;
  • 11)piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione;
  • 12)regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, d'edilizia, di polizia locale e quelli concernenti Le istituzioni che appartengono al comune;
  • 13)ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale;
  • 14)cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime".

Testo in vigore dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1947

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947. 26 parole tolte, 296 parole aggiunte in 15 capoversi.

tolto: Le deliberazioni dei Podesta' di comuni conaggiunto: Nei comuni aventi popolazione superiore ai tolto: 100 aggiunto: 500.000 abitantitolto: , che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio, sono esenti dal visto di esecutivita' del Prefetto aggiunto: sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

aggiunto: 1) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;

aggiunto: 2) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 332;

aggiunto: 3) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

aggiunto: 4) acquisto di azioni industriali;

aggiunto: 5) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 2.500.000 o di valore indeterminato;

aggiunto: 6) impieghi di danaro che eccedono nell'anno le lire 5.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

aggiunto: 7) alienazioni d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 5.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

aggiunto: 8) locazioni e conduzioni d'immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 2.500.000;

aggiunto: 9) prestiti di qualsiasi natura;

aggiunto: 10) assunzione diretta dei pubblici servizi e apertura di farmacie municipali in deroga alle disposizioni vigenti circa l'esercizio delle farmacie;

aggiunto: 11) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione;

aggiunto: 12) regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, d'edilizia, di polizia locale e quelli concernenti Le istituzioni che appartengono al comune;

aggiunto: 13) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale;

aggiunto: 14) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art98 · fonte del testo

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